Le obiezioni di coscienza non normate

 

    Spesso durante il nostro lavoro ci siamo imbattuti in situazioni che rendevano difficile il rispetto di una norma legislativa e la nostra coscienza: in questi casi solo la possibilità di sollevare obiezione di coscienza mette al riparo il medico dal conflitto interiore.

    Molte volte, invece, ci si trova, specie nella nostra professione, davanti a casi in cui riteniamo giusta una azione differente o addirittura opposta rispetto a quanto la normativa imponga.

    Attualmente l'interruzione volontaria di gravidanza ed il servizio militare sono gli unici casi in cui è prevista la possibilità che si possa porre obiezione ad una azione altrimenti obbligatoria per legge.

    Proviamo ad esaminare la situazione dell’interruzione di gravidanza.

    La legge 194 concede al Medico la possibilità dell'obiezione di coscienza esclusivamente per le interruzioni di gravidanza, appunto volontarie, effettuate entro il terzo mese di gestazione, ma non prende in esame il caso che si possa obiettare nel caso di interruzioni di gravidanza oltre il terzo mese ossia le interruzioni di gravidanza “terapeutiche” in cui il termine può essere sicuramente motivo di obiezione.

    A tale proposito va ricordata la Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede “De abortu procurato” che recita : “Dev’essere, in ogni caso, ben chiaro che, qualunque cosa a riguardo venga stabilita dalla legge civile, l’uomo non può mai obbedire a una legge intrinsecamente immorale, e in questo caso di una legge che ammettesse, in linea di principio, la liceità dell’aborto. Egli non può partecipare a una campagna di opinione in favore di una legge siffatta, né dare ad essa il suffragio del suo voto. Non potrà neppure collaborare alla sua applicazione.”

    Terapia dovrebbe essere un metodo per curare una patologia o di prevenirla, ma e' del tutto discutibile se dopo il terzo mese di gestazione si possa interrompere una gravidanza nel timore o nella certezza di una patologia del neonato o della madre.

     Non si comprende perché una patologia della stessa o di maggiore gravità che si manifesti durante la vita non possa similarmente dare indicazione "terapeutica" alla soppressione di quel soggetto.

    In pratica attualmente non si può sollevare obiezione di coscienza davanti ad una interruzione di gravidanza dopo il terzo mese che solo altri  ritengono opportuna.

     Stessa situazione con i metodi anticoncezionali che necessitano dell'opera del medico per la loro applicazione.

    Mi riferisco alla sterilizzazione volontaria la cui liceità legale é ancora tutta in discussione.

    Una volta comunque che si chiarisse per legge che è diritto della donna e/o del marito ricorrere alla sterilizzazione volontaria sarebbe complesso il rifiuto della prestazione chirurgica per obiezione di coscienza.

    Ma anche in questo caso qual'é la patologia da curare? E quale la terapia?

    Stesso discorso per quanto riguarda l'applicazione della spirale o di qualunque altro metodo anticoncezionale e, in particolare, la pillola del giorno dopo che, oltretutto rappresenta, proprio in questi giorni, un argomento di estrema attualità

    Discorso simile sotto alcuni punti di vista riguarda vari atti medici richiesti in relazione a convinzioni religiose di vario tipo quali ad esempio la circoncisione.

    Ma allora qual è il dovere di un Medico?

    Si potrebbe affermare che dovere sia curare una patologia.

    Il Medico ha il dovere di fare diagnosi di una eventuale patologia e di proporre una terapia secondo le indicazioni, le linee guida ed i protocolli della Medicina tradizionale.

    Il Medico dovrà comunque commisurare la sua proposta terapeutica al rischio che tale atto medico comporta valutandone il rapporto rischio beneficio, secondo scienza e coscienza.

    Il paziente, quindi, non può decidere su eventuali atti medici da effettuare sulla sua persona per curare quanto Egli considera patologia, ma dovrà valutare con il Medico la presenza o meno di una patologia e la sua terapia.

    Avrà il diritto di essere informato e di dare il suo consenso alla terapia proposta, ma nessuno gli concede il diritto di disporre del proprio corpo indicando al Medico l'atto medico desiderato.

    Esistono comunque attualmente situazioni in cui la libertà del Medico viene violata in quanto non gli si concede la libertà di individuare uno stato come patologico o meno ed, ancor peggio, lo si obbliga ad instaurare una determinata terapia a volte normata con normativa coattiva.

                                                                                                                                                     Dr.Arturo Citino