LEGGE 8 LUGLIO 1998, n.230 "NUOVE NORME
IN MATERIA DI OBIEZIONI DI COSCIENZA"
Pubblicata nella G.U. n°163
del 15 Luglio
1998
Art. 1.
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto
alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi,
non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato,
possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio
militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio
militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della
Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della
Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalita' e le norme stabilite
nella presente legge.
Art. 2.
1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e'
esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o
autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di
cui al primo comma, lettera h), nonche' al terzo comma dell'articolo 2 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della
legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che
facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il
questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio
comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b)
abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio
militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia
di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso
delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e
materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado
per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti
riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.
Art. 3.
1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa
deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti
l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
Art. 4.
1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio
civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta
giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto
termine e' ridotto a quindici giorni. La domanda non puo' essere sottoposta a
condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1
della presente legge nonche' l'attestazione, sotto la propria personale
responsabilita', con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al
momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreche' la
domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente
articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31
dicembre 1999.
2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore puo'
indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore
d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti
del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti
nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione puo' essere
corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di
studio o professionali utili.
3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed
arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi
previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini
stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31
dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della
domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo
o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
Art. 5.
1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli
uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2,
decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda,
l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione,
motivandola.
2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi
comporta l'accoglimento della domanda.
3. In caso di reiezione della
domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza
dal diritto di prestarlo, l'obiettore puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Il giudice competente e' il pretore nella cui circoscrizione ha sede
il distretto militare presso cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il
procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice
di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza
di comparizione, su richiesta del ricorrente, puo' sospendere fino alla sentenza
definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi,
l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di
decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.
4. Fino al 31
dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio
civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di
prestarlo, l'obiettore puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il
giudice competente e' il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto
militare presso cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si
osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura
civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di
comparizione, su richiesta del ricorrente, puo' sospendere fino alla sentenza
definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi,
l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di
decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.
5. Dalla data di
inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma
4 e' il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50- ter del
codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 51 del 1998.
6. Il rigetto del ricorso o della richiesta
di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata
prescritta.
Art. 6.
1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge
godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei
cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla
stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare
la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto
valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la
determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale
del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la
legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di
servizio civile e di leva effettivamente prestato e' valutato nei pubblici
concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini
dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di
tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario
nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.
Art. 7.
1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori
vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento
viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di
terra o di mare.
2. La lista degli obiettori di coscienza prevede piu'
contingenti annui per la chiamata al servizio.
Art. 8.
1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi
della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il
servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo
triennio nel limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le
vigenti procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una
sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il
quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: a) organizzare e
gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei
bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio,
da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di
cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello
Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi
annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per
l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di assistenza,
prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione
in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del
patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,
con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e
curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando,
d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio,
appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono
obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia
verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale
al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui
all'articolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o,
in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita' della
prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto
delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base
di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a campione
sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche
periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piu' di cento
obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non
armata e nonviolenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i
responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne
annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici
dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle
possibilita' previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita'
addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli
obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle
modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico
riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con
decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle
province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale
regolamento sono altresi' definite le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione
finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti
di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del
Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al
fine di assicurare la necessaria immediata operativita' dell'Ufficio di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi in via
transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale
civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei
consulenti previsti al comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi
disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale
per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande
siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31
dicembre 1999 e' trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31
dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono
assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli
enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita
dalle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il
limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione,
l'obiettore e' collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di
leva.
3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire,
fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilita' di
impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati,
nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e
tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui
all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma
2.
4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio
militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attivita'
operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo
di formazione dovra' prevedere un periodo di formazione civica e di
addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo
d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per
l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche
esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere
previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione
in cui verra' prestata l'attivita' operativa.
5. Il servizio civile, su
richiesta dell'obiettore, puo' essere svolto in un altro Paese, salvo che per la
durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente
di servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio civile puo'
essere svolto anche secondo le modalita' previste, per i volontari in servizio
civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua
durata e' quella prevista da tale legge.
7. L'obiettore che ne faccia
richiesta puo' essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso
cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per
partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In
tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate,
l'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio di sanita' militare.
8.
Non e' punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, abbia svolto la sua attivita' all'estero anche al di fuori delle
condizioni previste al comma 7.
9. E' facolta' dell'Ufficio nazionale per
il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo
richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano.
A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini
vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che
gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda per partecipare alle
missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9,
l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonche'
l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni
Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda
devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese.
La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della
domanda.
11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di
coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di
supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorita'
civili.
12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per
partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 puo' chiedere il
prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la
richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano
le norme di cui all'articolo 6.
Art. 10.
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituito e
tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui
all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista
degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio
civile e' istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo
permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo
Ufficio.
3. La Consulta e' formata da un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello
nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati
distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi
rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonche' da
due rappresentanti scelti nelle
Amministrazioni dello Stato
coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il
servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c),
e), i) e l), nonche' sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e
sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attivita' della
Consulta.
Art. 11.
1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano
concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attivita' degli
obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio
nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le
proprie finalita' istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
b);
c) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto al
servizio civile;
d) aver svolto attivita' continuativa da non meno di tre
anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda
di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di
intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego
degli obiettori, il numero totale dei medesimi che puo' essere impiegato e la
loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le
organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilita'
a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui
cio' sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualita'
del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano
utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o
all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono
rimborsate le spese sostenute, con le modalita' previste dall'Ufficio nazionale
per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio
civile.
4. In nessun caso l'obiettore puo' essere utilizzato in
sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per
norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio
civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della
presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalita'
dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrita' fisica e morale
del cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la
dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneita' organizzativa a provvedere
all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.
7.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti
dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di
ammissione alla convenzione. 8. Sulle controversie aventi per oggetto le
convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della
stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli
obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione
automatica della convenzione.
Art. 12.
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al
Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte
dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a
porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente
comunicazione.
Art. 13.
1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della
presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' tutti coloro i quali si siano avvalsi
dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino
all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al
richiamo in caso di pubblica calamita'.
2. L'Ufficio nazionale per il
servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi
del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le
norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al
servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli
obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto,
siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni
ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla
Croce rossa.
Art. 14.
1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla stessa pena
soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio
civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto,
adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il
pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio
militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai
commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. Coloro che in tempo di
pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza
addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la
prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di
prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della
reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del
servizio militare di leva.
6. L'imputato o il condannato puo' fare
domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi
previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata
presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal
comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze
armate.
7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine
di cui all'articolo 5, comma 1, e' ridotto a tre mesi.
8. L'accoglimento
delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e'
computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per
il servizio civile.
Art. 15.
1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo
o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate
le condizioni ostative indicate all'articolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui
al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio militare, per la durata
prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del
servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non
prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza
interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza e' disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e
richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di
richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio
militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano
prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni
ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti
i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in
proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni
richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto
incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente
finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di
armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e'
vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e
commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle
munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il
fatto non costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di
armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente
legge. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o di
rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle
attivita' di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a
prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento
nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di
finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo
forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle
armi.
1. Il cittadino che presta servizio civile non puo' assumere impieghi
pubblici e privati, iniziare attivita' professionali, ne' iscriversi a corsi o a
tirocini propedeutici ad attivita' professionali che impediscano il normale
espletamento del servizio.
2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 e'
trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua,
anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.
3. A chi si trova gia'
nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio
militare.
Art. 17.
1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili
o incompatibili con la natura e la funzionalita' del servizio possono essere
comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la
multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e
licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente,
in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra
regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi,
senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non
prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo
8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in
relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o
dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per
il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta
le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o
dalle organizzazioni, puo' decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in
luogo di quelle gia' adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore
sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si
applicano le norme di cui all'articolo 14.
Art. 18.
1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme
di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali
responsabilita' penali individuali, sono soggetti a risoluzione della
convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento
motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di
risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori
che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino
al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni
espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione,
l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
Art. 19.
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per
il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate
dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle
disponibilita' del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in
lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal
1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla
legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni,
iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione
del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli
anni successivi.
Art. 20.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al
Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla
gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Art. 21.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e
predispone il testo dell e convenzion i tipo, dopo aver acquisito i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al
comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l' Ufficio nazionale per il
servizio civile assume la responsabilita' di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, lettere b), c) e d), nonche' della gestione amministrativa degli
obiettori in servizio.
Art. 22.
1. In attesa del riesame delle convenzioni gia' stipulate e della
definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti
idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate
dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa
precedente.
Art. 23.
1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed
integrazioni, e' abrogata.
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