Normative che regolano l'obiezione di coscienza in Italia

Il Codice di deontologia medica all’art.19 concede al medico la libertà di non intraprendere atti medici in contrasto con la propria coscienza. Questo articolo in pratica apre la porta alle più svariate possibilità di discussione sul tema in pratica riconoscendo al medico la facoltà di porre obiezione di coscienza su ogni prestazione purchè "questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita".

La legge 12 Ottobre 1993 n. 413 (normativa sulla sperimentazione sugli animali) con la quale i medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

La legge 22 maggio 1978, n. 194 (normativa sull'interruzione volontaria di gravidanza) che consente al medico l'obiezione di coscienza nei casi previsti.

La legge 8 luglio 1998 n.230 (normativa sull'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare)

                                                                                                                                                dr.Arturo Citino - Vercelli