Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la
sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera,
a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la
salute della persona assistita.
Commento:
Il titolo dell’articolo è stato ridefinito rispetto al testo del 1995.
Si è, infatti, eliminato il riferimento specifico alla obiezione di coscienza.
Questa scelta nasce dalla volontà di dare all’articolo stesso un’ampiezza etica
che il riferimento all’obiezione di coscienza, legislativamente disciplinata da
tre specifiche leggi – una riguardante il rifiuto di espletare il servizio militare
e le altre di maggiore interesse per la professione medica, relativa alla
interruzione volontaria della gravidanza e alla sperimentazione sugli animali -
avrebbe forse ridotto.
La valenza del presente articolo è rinvenibile dal rilievo etico che è un
elemento fondamentale della professione insito nella natura stessa
dell’attività medica, che ha nella tutela della salute il proprio fondamentale
e principale obiettivo, in risposta a quello che è costituzionalmente un
diritto riconosciuto al cittadino.
Il principio che in questo articolo viene sottolineato trova le proprie radici
nella nostra carta costituzionale ed ha carattere universale.
La Repubblica, infatti, riconosce e garantisce i diritti inviolabili della
persona, tra i quali anche quello di aderire liberamente a varie impostazioni
culturali e ideologiche.
Il cittadino è tenuto al rispetto della norma positiva, ma nel caso di profondi
contrasti con i propri principi morali, può essere eccezionalmente autorizzato
dalla norma stessa a rifiutare l'adempimento di un obbligo stabilito dalla
legge.
Al di là delle questioni più rilevanti concernenti l'obiezione di coscienza,
così come prevista e disciplinata nella legge 194/78 va, comunque, rilevato
come tale facoltà nel codice deontologico sia oggetto di una previsione di
carattere generale che la connette a qualsiasi tipo di intervento sanitario che
abbia implicazioni con convinzioni d'ordine morale e clinico del medico stesso.
Tale previsione, proprio per la sua ampiezza, comporta, però, la necessità di
un raccordo con quella, pure d'ordine generale di cui all'art. 17 del medesimo
codice, che sancisce l'obbligo al medico, nel rapporto con il paziente,
d'improntare la propria attività personale al rispetto dei diritti fondamentali
della persona.
Da ciò il difficile bilanciamento tra i diritti di libertà e gli autonomi
convincimenti del paziente e del medico, relativamente a tutta una serie di
interventi sanitari rispetto ai quali si registrano diversi orientamenti etici.
Come esempio più significativo al riguardo, basti accennare alla problematica
della contraccezione e in particolare alla scelta delle diverse metodiche; si
sono, infatti, registrati da parte di sanitari di stretta osservanza cattolica
episodi di rifiuto di prescrizione di contraccettivi orali.
Su tali questioni, al di là di implicazioni e conseguenze d'ordine giuridico,
tanto più stringenti nel caso di sanitari dipendenti o convenzionati con il
Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti dei quali sono configurabili
eventuali responsabilità civili e penali, la valutazione di carattere
deontologico va svolta proprio sulle direttrici poste dagli artt. 17 e 19 del
codice di deontologia. Tali articoli delineano il rapporto medico-paziente come
incontro di due coscienze con pari dignità, rapporto che deve svolgersi nel
rispetto reciproco delle convinzioni etiche e religiose.
Va, pertanto, considerato nello svolgimento della valutazione suddetta, quale
sia la rilevanza della sfera di libertà, autonomia e indipendenza,
rispettivamente del medico e del paziente, coinvolti in determinate scelte e
fino a che punto e come le opzioni etiche o religiose dell'uno possano o non
possano incidere nella sfera dell'altro, nella ricostruzione di un'armonica
sintesi di quanto affermato anche dall'art. 4 del codice deontologico.
Meno problematico appare, invece, il rifiuto opposto dal medico a prestare la
propria opera in interventi che contrastino con il suo convincimento clinico.
In tali ipotesi, infatti, la personale responsabilità del sanitario per la sua
opera professionale lascia a lui la più ampia libertà, fornendo idonee
motivazioni, sulla scelta di come operare e su tale punto non c'è alcuna
necessità di bilanciamenti con diversi interessi.